Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Integrazione all'ordinamento finanziario statutario per il Trentino-Alto Adige)
1. Dopo l'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:
«Art. 79-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi compresi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 1o giugno 2019.