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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.058.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
33.058.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni per la funzionalità delle province)

  1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072» sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076, ferma restando la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2, punto 5.4.10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
  2. L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35 per cento della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento di attività di progettazione, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.».

  3. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014» sono soppresse.

  4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,» sono sostituite dalle seguenti: «due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e uno designato dall'Unione delle Province d'Italia».
  6. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione,» sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo.».