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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.030.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
33.030.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnati ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarato. Gli enti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Al relativo onere, pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.