Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)
1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono soppresse;
b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) ai lavoratori di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».