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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
32.36.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 in congiunzione con la dizione « Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del comma 17-ter. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese, nazionali ed estere, che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici ovvero le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura altresì nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.

  17-quater. Sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:
   a) sono abrogati:
    1) la legge 8 aprile 2010, n. 55;
    2) l'articolo 16, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
    3) l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    4) gli articoli 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;
   b) all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
    1) le parole: «la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;
    2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;
   c) l'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;
   d) all'articolo 4, comma 49-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da «salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma sono soppresse.