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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.35.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
32.35.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione « Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del successivo comma. Ai fini della promozione e tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale è consentito alle imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa comunitaria di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-bis, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme alla dizione « Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto alla contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis, nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole da rispettarsi da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato i contrassegni di cui al comma 17-bis sono inclusi con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri provvedimenti assicura nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori la fornitura alle imprese a prezzi di mercato dei contrassegni di cui al comma 17-bis.