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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
32.10.
approvato

   Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione «Made in Italy» è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del presente comma. Ai fini della promozione e della tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale, alle imprese nazionali ed estere che producono beni nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea è consentito di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinati dal comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme con la dizione «Made in Italy» in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto della contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e senza pregiudizio dell'ulteriore normativa nazionale e dell'Unione europea vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato, i contrassegni di cui al presente comma sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali atti a garantirne la sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni di cui al presente comma sono inseriti, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti, assicura, nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori, la fornitura dei contrassegni di cui al presente comma alle imprese a prezzi conformi a quelli di mercato.
  17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con propri decreti disciplina:
   a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto della contraffazione;
   b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono chiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;
   c) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
   d) le regole che devono essere rispettate da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni, al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

  17-quater. Sono abrogati:
   a) la legge 8 aprile 2010, n. 55;
   b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   d) gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.

  17-quinquies. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 49:

  1) le parole: «la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese»;

  2) le parole: «la merce sia di origine italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la merce sia di origine diversa da quella indicata»;
   b) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
  « 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000»;
   c) al comma 49-ter, le parole da: «, salvo che le indicazioni ivi previste» fino alla fine del comma sono soppresse.