stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
31.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Marchio storico di interesse nazionale, ovunque ricorrano, con le seguenti: Marchio storico nazionale di alto valore territoriale;
   b) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.
(Marchio storico nazionale di alto valore territoriale)

  1. I marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata a uno specifico luogo di produzione, sono iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis»;
   c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 185-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione dei marchi di cui all'articolo 11-ter, le modalità di tenuta e di aggiornamento del Registro speciale di cui al comma 1 e le procedure per la dichiarazione della decadenza dei diritti sul marchio nei casi previsti dall'articolo 185-quater, comma 1, per la tutela del marchio a seguito della dichiarazione di decadenza e per la successiva riassegnazione a terzi del diritto di utilizzo, con garanzia di tutela dell'insediamento produttivo principale e dei livelli occupazionali ad esso connessi.»;
    2) sostituire il capoverso Art. 185-ter, con i seguenti:

«Art. 185-ter.

(Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale)
   1. Con il regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Comitato per il controllo sui marchi storici di alto valore territoriale, con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari di marchi storici e sulle conseguenze dell'eventuale apertura di nuovi stabilimenti in altre aree, in relazione a quanto previsto dall'articolo 185-quater. Il regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento del Comitato e gli obblighi di informazione nei riguardi di esso a carico delle imprese titolari dei marchi storici.
   2. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, il Comitato si avvale di personale e dotazioni della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, secondo quanto stabilito nel regolamento previsto dall'articolo 185-bis, comma 2.

Art. 185-quater.

(Decadenza del marchio in caso di delocalizzazione dello stabilimento produttivo principale)
   1. I diritti sui marchi iscritti nel Registro dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale, di cui all'articolo 185-bis, decadono se il titolare del marchio cessa la produzione nel territorio del comune in cui lo stabilimento produttivo principale era situato alla data di registrazione del marchio.
   2. È sempre consentita l'apertura di nuovi stabilimenti, purché non si determini, in conseguenza di essa, la riduzione della produzione nello stabilimento principale di cui al comma 1».