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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
30.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 625 milioni;
   b) dopo il comma 14 aggiungere il seguente: 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, le risorse di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 125 milioni di euro per l'anno 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. A tal fine i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotto per l'importo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.