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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
30.08.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni di modifiche di impianti termici)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, le modifiche di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici che non comportano un aumento della potenza, installata e che sono riconosciute non sostanziali dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto, in tali casi, non si applica il procedimento di cui al successivo comma 2. Il parere reso dal comune e dalle altre amministrazioni interessate all'interno del procedimento di cui all'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati per la realizzazione delle modifiche. In tal caso il gestore, fatte salve le altre normative applicabili, procede ai sensi dell'articolo 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede a dare tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle modifiche progettate. Il presente comma si applica anche alle modifiche che comportano la demolizione di parti di impianto dismesse e non più utilizzate».