stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.037.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
30.037.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234.

(Organo di revisione economico-finanziaria)
   1. Negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle loro forme associative, salvo quanto previsto dal comma 2, la revisione è affidata ad un solo revisore. I soggetti sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23.
   2. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
   3. Entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, l'ente locale emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, nonché nei siti della prefettura-UTG territorialmente competente e, se diversa, della prefettura-UTG del capoluogo di regione. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'ente locale emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
   4. Nell'avviso sono determinati almeno i seguenti elementi:
   a) eventuali ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 239;
   b) modalità di svolgimento dell'incarico;
   c) eventuale presenza di istituzioni dell'ente;
   d) compenso spettante.
   5. I soggetti iscritti nella relativa articolazione regionale dell'elenco di cui al comma 1, entro venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentano domanda per l'affidamento dell'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale. Entro i dieci giorni successivi si procede al sorteggio tra i soli soggetti che hanno presentato domanda. In caso di domande assenti o insufficienti il sorteggio è effettuato tra gli iscritti all'elenco su base regionale.
   6. A seguito degli esiti del sorteggio l'organo consiliare dell'ente provvede alla nomina dell'organo di revisione.
   7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dell'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
   8. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5».

  2. Il nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019. A decorrere da tale data è abrogato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e sono disapplicate le altre disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.