Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del cento per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del cento per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del cento per cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte di corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.