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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
3.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Integrale deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 nella misura del cento per cento».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per gli immobili effettivamente ed esclusivamente utilizzati per l'attività di impresa o professionale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 417 milioni di euro per l'anno 2019, 334 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.