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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
3.4.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si considerano strumentali gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa, anche se locati a terzi».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.