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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/06/2019  [ apri ]
3.10.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

  1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 nella misura del 50 per cento, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 435,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.