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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
3.017.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Redditi fondiari percepiti)

  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 50, comma 2-bis, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal secondo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1o gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ident. 3.021.