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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
3.012. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)

  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «con effetto dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1o gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:
   a) quanto 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
   b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.