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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
3.012.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revisione permanente delle tariffe INAIL)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1121, le parole: «e fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
   b) al comma 1122, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
   « e-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255; quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 256; quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   c) al comma 1126 le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse.