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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Stabilizzazione della cedolare secca del 10 per cento per gli alloggi «a canone concordato»)

  1. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
  2. L'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.