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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
29.7.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto-legge e quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.