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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
29.1.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere ai servizi della pubblica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale, nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane, decentrate e rurali, consentendo ai cittadini e alle imprese la semplificazione nell'accesso universale ai nuovi servizi anche di comunicazione elettronica e il sostegno allo sviluppo del commercio elettronico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regola i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il suddetto fornitore. All'onere derivante dai periodi precedenti, determinato nella misura non inferiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, a decorrere dall'anno 2019, attraverso le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo nei confronti del fornitore del servizio universale. Le disposizioni del presente comma includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale aderente, che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente. Qualora i servizi delegati necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. L'utente, oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dai fornitore del servizio universale sul proprio sito internet. Per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al suddetto fornitore del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet. Il servizio di interesse economico generale di cui al presente comma è garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.