Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 88, comma 7, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su strade ferrate, aerodromi, porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici».