Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La documentazione da predisporre per l'avvio dei procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica disciplinati dal presente Codice non richiede la firma di alcun tecnico abilitato iscritto all'albo.».