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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
29.011.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

  1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;
   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.