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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
28.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare il lavoro dei professionisti nell'ambito dell'edilizia)

  1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento certificate, da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
  3. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.