Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)
1. In deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro, le società di cui al presente comma non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.