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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
27.03.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 210, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   « b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICE PIR compliant)».

  2. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».
  3. All'attuazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.