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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come modificato dall'articolo comma 210 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «88, Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

  2. All'attuazione degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.