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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
27.01.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
   « b-bis) quote o azioni di OICB di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
   b-bis.1) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996»;
    3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
    4) al comma 101 le parole: «30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

  2. I commi da 210 a 214 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  3. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  4. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.