stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
26.28.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 6 e 7 sono abrogati;
   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti: sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.»;
   c) al comma 9 le parole: «a decorrere dai 1o giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o dicembre 2020».
   d) il comma 13 è soppresso.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.