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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
26.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccolissime dimensioni)

  1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo, provenienti da interventi finalizzati alla costruzione o manutenzione di reti o infrastrutture, nonché da interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, compresi quelli di attività di edilizia libera, la cui produzione non superi i 200 metri cubi, con esclusione di quelle provenienti da aree contaminate ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere riutilizzate, anche parzialmente, nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa titolare del cantiere predisponga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino le seguenti informazioni:
   a) nell'attività di scavo non siano utilizzate sostanze o metodologie inquinanti;
   b) l'ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto.

  2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata per un anno presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.
  3. La presente disposizione si applica anche alla realizzazione o manutenzione di opere e infrastrutture che nonostante rappresentino interventi unitari prevedono l'apertura di distinti cantieri, limitatamente agli scavi che rispettino i limiti dimensionali di cui al comma 1.

ident. 26.019.