stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.026.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
26.026.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico).

  1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

«Titolo III
Contratto di espansione

Art. 41.
(Contratto di espansione)

  1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
  2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:
   a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
   b) la programmazione temporale delle assunzioni;
   c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In deroga alle disposizioni di legge e di contratto collettivo e fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in relazione ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati ai sensi del presente articolo, gli obblighi formativi si intendono intera- mente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l'insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l'opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica;
   d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

  3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.
  5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito di procedure di non opposizione, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, liquidabile anche in unica soluzione, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
  6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.
  7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
  8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto che è parte integrante del contratto di espansione descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
  9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori di cui al primo periodo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.
  10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.
  11. Le risorse economiche di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate in ciascun anno restano disponibili per gli anni successivi».

  2. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:
  « 6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto che la gestione dei fondi rientra prevalentemente nelle finalità pubbliche perseguite dall'INPS. Gli oneri di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano ad applicarsi fino al termine dei periodi considerati.

I Relatori