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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.020.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
26.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti per la gestione dei rifiuti speciali)

  1. Fino al termine stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2018/851/UE e al fine di far fronte all'attuale situazione di emergenza della gestione dei rifiuti speciali, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti in deposito temporaneo possono essere detenuti senza limiti di quantità.
  2. Ai fini dell'ottenimento della deroga di cui al comma 1, i soggetti interessati comunicano preventivamente le tipologie di rifiuti in deroga oggetto del deposito temporaneo alle autorità competenti le quali, al fine di favorire il superamento dell'emergenza, trasmettono a loro volta le comunicazioni ricevute alle regioni per la predisposizione da parte di queste ultime di misure urgenti volte a garantire la destinazione di recupero e smaltimento dei rifiuti oggetto della deroga di cui al comma 1.
  3. In coerenza con quanto stabilito al comma 2, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, l'autorità competente autorizza l'aumento dei quantitativi dei rifiuti stoccabili negli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), in misura non inferiore al 5 per cento della quantità annua autorizzata.
  4. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza e al fine di agevolare il superamento della stessa, le autorità competenti possono stabilire nell'ambito delle rispettive funzioni di indirizzo, di dare priorità all'esame delle domande presentate dai titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), volte ad ottenere un aumento delle quantità conferibili presso rimpianto, fermo restando il rispetto della normativa nazionale.