Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)
1. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente comma:
«5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto».