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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
26.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

  1 . Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 211, è inserito il seguente:
  «Art. 211-bis. – (Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare) – 1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5.000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti ai laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma 1. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.
  3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestore del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali».