Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure per la riduzione del consumo di plastica)
Al fine di contenere il consumo di materiale plastico e di ridurre l'impatto ambientale legato alla produzione, movimentazione e smaltimento della plastica, a decorrere dal 1o gennaio 2020 è vietata la commercializzazione di bottiglie di acqua minerale prodotte in materiale plastico con contenuto inferiore a 5 litri.