stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
26.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e al potenziamento del servizio dei rifiuti net suo ciclo completo e di raccolta nei territori, e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano le modalità e i criteri per la realizzazione nel territorio regionale di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature, con produzione di biometano, prevedendo:
   a) distanze minime tra i singoli impianti al fine di evitare la concentrazione degli stessi in un ambito territoriale ristretto;
   b) che dal trattamento dei rifiuti non vi siano ricadute per la salute per i cittadini residenti nel territorio;
   c) un numero di impianti per una capacità complessiva commisurata al fabbisogno regionale in relazione alla frazione organica prodotta nella Regione stessa.