Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e al potenziamento del servizio dei rifiuti net suo ciclo completo e di raccolta nei territori, e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti, le Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano le modalità e i criteri per la realizzazione nel territorio regionale di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature, con produzione di biometano, prevedendo:
a) distanze minime tra i singoli impianti al fine di evitare la concentrazione degli stessi in un ambito territoriale ristretto;
b) che dal trattamento dei rifiuti non vi siano ricadute per la salute per i cittadini residenti nel territorio;
c) un numero di impianti per una capacità complessiva commisurata al fabbisogno regionale in relazione alla frazione organica prodotta nella Regione stessa.