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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
24.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure volte a garantire il proseguimento degli interventi per il potenziamento delle ferrovie secondarie)

  1. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi per il potenziamento delle ferrovie secondarie in attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché il proseguimento di altri interventi per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133, i cui fondi sono giacenti sui conti di tesoreria presso la Banca d'Italia ed attualmente indisponibili a causa di procedure di esecuzione disposte dall'autorità giudiziaria, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per quanto concerne l'importo di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per quanto concerne il restante importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede a valere risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Qualora le somme indisponibili di cui al comma 1 dovessero essere svincolate e tornare nella disponibilità dei conti correnti originari si provvederà al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato fino alla concorrenza delle somme autorizzate dal comma 1.