Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di impedite disparità di trattamento, con riferimento alla attribuzione delle responsabilità di cui al comma 2 dell'articolo 2407 del codice civile ai componenti dei Comitati dei Creditori e dei Comitati di sorveglianza nelle crisi societarie, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 si interpreta nel senso che l'esonero dalla suddetta responsabilità si applica anche ai riti civili antecedenti l'anno 2008.