Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Dismissioni immobiliari di enti previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il processo di alienazione diretta degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici e contemporaneamente di garantire le tutele per le fasce deboli, all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'invio della lettera di opzione» e all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «ai sensi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431».