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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
22.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 26 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente a partire dalla data nella quale la stessa è aperta, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, fermo restando il successivo obbligo di versamento dell'Iva per le somme eventualmente corrisposte nell'ambito della procedura concorsuale».