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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
21.3.
inammissibile

  All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. Al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, può essere istituita, anche attraverso l'utilizzo di enti e società a partecipazione pubblica, una piattaforma di servizio, denominata «Service» il cui obiettivo è:
   a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;
   b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;

  4-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è costituita, presso la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, una Commissione per elaborare, entro novanta giorni dalla costituzione, proposte relative:
   a) all'istituzione del Service, alla sua governance e compiti, fermo restando che la gestione dello stesso dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e che sarà consentito l'avvalimento di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;
   b) alle forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 4-bis possono avvalersi del Service, fermo restando che tali forme, nel rispetto dei limiti di legge, dovranno includere necessariamente l'investimento in:
   I. Strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;
   II. fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   III. fondi di venture capital come individuati dall'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
   c) alle modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis con la specifica che, per un periodo iniziale, non superiore a tre anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;
   d) all'Istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 1, che monitori l'attività del Service;
   e) alle modalità di rendicontazione al Ministro per lo Sviluppo Economico e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

  4-quater. Con il decreto di cui al comma 4-ter sono individuati i componenti della Commissione di cui al medesimo comma, tra membri dell'organico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management, rappresentanti di ABI, Confindustria, Aifi, Ania, dei Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza, nonché persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, ai quali viene attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia.
  4-quinquies. Con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione di cui al comma 4-ter, sulla base delle proposte elaborate dalla stessa e delle finalità e indicazioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, è istituito il Service di cui al comma 4-bis.
  4-sexies. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-quater sono stanziati 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.