Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni caso con l'esclusione della possibilità di ricorrere a polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005. A tal fine, all'articolo 188, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “articolo 47-quinquies” sono aggiunte le parole: “ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e di contrasto di rischi sistemici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,”;
b) dopo le parole: “nei confronti” è aggiunta la parola: “anche”;
c) alla lettera b) sono aggiunte le parole: “o introdurre limitazioni, restrizioni temporanee o differimento relativamente a determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti”.».