Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475)
1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: «compresi» è sostituita con le seguenti: «ad eccezione di».