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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
21.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)

  All'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
  «Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della farmacia, l'autorità sanitaria competente ne dà comunicazione all'Ordine della provincia ove la farmacia ha sede. La violazione del presente obbligo comporta responsabilità disciplinare a carico del dirigente competente».