Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia farmaceutica)
All'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della farmacia, l'autorità sanitaria competente ne dà comunicazione all'Ordine della provincia ove la farmacia ha sede. La violazione del presente obbligo comporta responsabilità disciplinare a carico del dirigente competente».