Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
«1. L'Italia riconosce e favorisce la partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Sono escluse dalle iniziative di cui al presente articolo le operazioni aventi ad oggetto prodotti ad uso esclusivamente militare forniti dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185».