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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.010.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2019  [ apri ]
21.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane)

  1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:
  «1. L'Italia riconosce e favorisce la partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Sono escluse dalle iniziative di cui al presente articolo le operazioni aventi ad oggetto prodotti ad uso esclusivamente militare forniti dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185».

I Relatori