Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Pagamenti con sistemi tracciabili)
Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:
«911-bis. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.».