stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione dell'aliquota IRES)

  1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2020, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.
  3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 460,37 milioni di euro per l'anno 2021 e 63 milioni di euro per l'anno 2022.