Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)
1. Sulle somme corrisposte in esecuzione di sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, di composizioni amichevoli o di dichiarazioni unilaterali, definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale, per la corretta esecuzione in ambito nazionale di tali sentenze, composizioni amichevoli e dichiarazioni unilaterali, non sono dovute imposte. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate al primo periodo del presente comma».