Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Sterilizzazione dell'aumento delle accise su benzina e gasolio)
1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.